di G. IACONO •
La normativa introdotta dal Decreto Sicurezza 2025, ha creato una procedura accelerata per gli sgomberi. L'intervento immediato è consentito quando:
- l'immobile occupato è l'unica abitazione del denunciante. In questo caso la polizia giudiziaria (forze dell'ordine) interviene subito, verifica l'arbitrarietà dell'occupante e ordina il rilascio immediato reintegrando il proprietario nel possesso;
- sussistono violenza, minaccia o raggiri. L'occupazione abusiva è punita con la reclusione da 3 a 7 anni; quindi la polizia giudiziaria può intervenire rapidamente per fermare il resto in corso;
- la vittima è persona incapace (per età o infermità). In questo caso il reato è perseguibile d'ufficio, quindi l'intervento non richiede la querela di parte.
QUANDO SERVE L'AUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Se l'immobile non è l'unica abitazione del denunciante (es. seconda casa, Immobile ereditato, appartamento sfitto):
- non può sgomberarlo da solo e di sua iniziativa;
- deve attendere un decreto del giudice su richiesta del Pubblico Ministero. Il giudice verificati i presupposti può emettere un provvedimento di restituzione dell'immobile che sarà poi eseguito con l'ausilio della forza pubblica.
QUANDO SI PROCEDE VIE CIVILI.
Se non ricorrono i presupposti penali, il proprietario può attivare l'azione di reintegrazione nel possesso (art. 1168 c.c.). In caso di mancato rilascio, interviene l'ufficiale giudiziario con la forza pubblica.
COSA NON È CONSENTITO AL PROPRIETARIO.
- Non è possibile cacciare gli occupanti da soli, salvo casi limitatissimi di "tutela immediata del possesso" nelle prime ore dell'occupazione e senza uso di violenza;
- qualsiasi intervento autonomo perché rischia di configurare reati come l'esercizio arbitrario celle proprie ragioni.
LINEE OPERATIVE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
Una circolare del Ministero dell'interno, richiama le Prefetture e le forze dell'ordine a:
- prevenire le occupazioni;
- intervenire tempestivamente;
- coordinare gli sgomberi per evitare rischi per l'Ordine Pubblico.
* Generale CC

Nessun commento:
Posta un commento
Puoi commentate senza volgarità