Vi sono nella storia della musica gruppi che nascono, suonano e scompaiono senza lasciare traccia alcuna, come zii lontani di cui si ricorda vagamente il nome. I Byrds non furono di questi. Fondati a Los Angeles nel 1964 — città notoriamente più adatta ai sogni che al lavoro serio — riuscirono nell'impresa non trascurabile di reinventare la musica popolare americana, e lo fecero con l'aria di chi stava semplicemente accordando la chitarra. La loro prima mossa fu prendere una canzone di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, e restituirla al mondo così migliorata che persino Dylan, si suppone, ne rimase colpito. Il segreto era una chitarra a 12 corde nelle mani di Roger McGuinn, tre voci in perfetta armonia e una certa nonchalance californiana che rendeva tutto facile, persino il genio. Non pienamente soddisfatti di aver inventato il folk rock, si dedicarono poi alla psichedelia, al jazz e infine al country, con la disinvoltura di chi cambia argomento a tavola. Nel 1973 si sciolsero, probabilmente stanchi di superare sé stessi. Il mondo della musica non li dimenticò: nel 1991 arrivò la Rock and Roll Hall of Fame — che è, in fondo, il modo più americano di dire grazie, con molto ritardo.
vocazione del blog : arte, cultura, politica, società, sport , salute , fratellanza universale , lifestyle,scienza, innovazione .
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domenica 8 marzo 2026
THE BYRDS, ovvero come cinque giovani cambiarono la Musica senza sembrar troppo ompegnati.
sabato 7 marzo 2026
Farmaco salvavita introvabile, il silenzio delle farmacie e l’angoscia delle famiglie
di AG Rizzo *
In Sicilia c’è chi, da settimane, entra in farmacia con la stessa ricetta in mano e ne esce con la stessa risposta: «Non è disponibile». Non si tratta di un farmaco qualunque.
È il Depakin granulato, terapia indispensabile per molte persone che convivono con l’epilessia o con gravi patologie neurologiche.
Senza quel farmaco, la malattia può tornare a farsi sentire con crisi improvvise e potenzialmente pericolose.
Secondo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), alcune formulazioni del medicinale a base di sodio valproato sono attualmente in carenza per problemi produttivi e per l’elevata domanda.
La disponibilità regolare potrebbe non tornare prima di giugno 2026, con periodi alterni di distribuzione limitata delle scorte.
Il Depakin granulato è utilizzato soprattutto nei bambini e nei pazienti con difficoltà di deglutizione, perché consente un rilascio prolungato del principio attivo durante la giornata.
Per molti di loro non esiste un equivalente diretto e cambiare terapia non è semplice né immediato.
Per le famiglie significa vivere con l’ansia quotidiana di non sapere se la cura sarà disponibile domani.
C’è chi chiama decine di farmacie, chi percorre centinaia di chilometri, chi prova a ottenere il farmaco dall’estero attraverso procedure straordinarie autorizzate dalle autorità sanitarie.
È qui che la vicenda smette di essere un problema logistico e diventa qualcosa di più profondo.
Quando un farmaco salvavita diventa introvabile, non è solo una difficoltà di approvvigionamento: è il segnale di un sistema sanitario pubblico sempre più fragile. Un Servizio sanitario nazionale che negli anni è stato depotenziato e definanziato fatica a garantire anche ciò che dovrebbe essere scontato: la continuità delle cure.
Dietro ogni scatola che manca non c’è un numero, ma una persona.
Un bambino, un adulto, una famiglia intera che aspetta davanti a un bancone di farmacia sperando di sentirsi dire, finalmente, una parola diversa: «È arrivato».
*
8 Marzo: non fiori, ma voce , perché la parità ha ancora bisogno di essere gridata
L’8 marzo non è una ricorrenza da vetrina. Non è mimose, sconti o post di circostanza. È memoria e, soprattutto, responsabilità. Perché la parità di diritti tra donne e uomini non è ancora una realtà piena: nei salari, nelle opportunità, nella sicurezza, nella libertà di scegliere il proprio futuro.
Amplificare questo messaggio oggi significa rifiutare l’abitudine all’ingiustizia. Significa ricordare che ogni diritto conquistato nasce da una voce che non ha accettato il silenzio.
Le donne non chiedono privilegi, chiedono ciò che dovrebbe essere normale e cioè rispetto, spazio, dignità.
L’8 marzo serve proprio a questo, a tenere accesa una luce su ciò che ancora manca.
Non per dividere, ma per costruire una società più giusta per tutti.
Perché quando i diritti delle donne avanzano, avanza la libertà di un intero Paese.
E questa non è una battaglia di genere. È una battaglia di civiltà.
REFERENDUM COSTITUZIONALE
La separazione delle carriere dei magistrati
Ragioni del Sì e ragioni del No. Analisi non partigiana. 22 , 23 Marzo 2026
Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a votare su una riforma costituzionale già approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 253). La legge modifica sette articoli della Costituzione (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110) e introduce tre novità principali: la separazione formale delle carriere tra magistratura giudicante e requirente; l'istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura (CSM); la creazione di un'Alta Corte disciplinare. Non è previsto alcun quorum: l'esito dipenderà dalla sola maggioranza dei voti validi.
Il contesto storico e istituzionale
Il dibattito sulla separazione delle carriere non nasce nel 2025. La storia italiana registra numerosi tentativi precedenti: dal referendum radicale del 2000 (fallito per mancanza di quorum), alla proposta Berlusconi del 2011, fino all'iniziativa popolare dell'Unione delle Camere Penali italiane, che aveva raccolto circa 75.000 firme nella XVIII legislatura. La riforma Cartabia del 2022 aveva già limitato il passaggio da una funzione all'altra a una sola volta nell'arco della carriera, con obbligo di trasferimento geografico. Secondo dati citati nel dibattito parlamentare, nel 2024 solo 42 magistrati su quasi 9.000 (lo 0,4%) hanno effettuato tale passaggio.
Il disegno di legge costituzionale – presentato dal Governo Meloni-Nordio nel giugno 2024 e approvato senza emendamenti in entrambi i rami del Parlamento – ha ricevuto al Senato 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi richiesta dall'art. 138 Cost., il testo è stato sottoposto a referendum confermativo su richiesta di parlamentari della maggioranza e dell'opposizione.
Cosa prevede concretamente la riforma
La legge costituzionale interviene su più piani:
Separazione delle carriere (art. 102 Cost.): giudici e pubblici ministeri seguiranno percorsi professionali del tutto separati fin dall'ingresso. Non sarà più possibile alcun passaggio dall'una all'altra funzione. La disciplina di dettaglio (concorso unico o separato, scuola di formazione unica o distinta) è demandata alle leggi ordinarie di attuazione, da approvare entro un anno.
Due CSM separati (artt. 104 e 107 Cost.): al posto dell'unico Consiglio Superiore della Magistratura, la riforma istituisce un CSM per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Entrambi rimangono presieduti dal Presidente della Repubblica. I componenti togati saranno selezionati mediante sorteggio, non più per elezione. La componente laica (di nomina parlamentare) sarà anch'essa soggetta a criteri di sorteggio per alcune fasi procedurali.
Alta Corte disciplinare (art. 105 Cost.): un nuovo organo di rango costituzionale, composto da 15 giudici, assorbe le funzioni disciplinari oggi esercitate dal CSM e (in sede d'impugnazione) dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. È comune a entrambe le carriere.
Fonte: Legge costituzionale, G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025; scheda di sintesi del Prof. Gian Luigi Gatta, sistemapenale.it; ordinanza Corte di Cassazione 18 novembre 2025.
Le ragioni del Sì
Il principio del giudice terzo e l'art. 111 della Costituzione
L'argomento fondante dei sostenitori della riforma è di natura sistematica: il processo accusatorio introdotto con la riforma del codice di procedura penale del 1989 presuppone parti in posizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. L'art. 111 Cost. (modificato nel 1999) sancisce espressamente che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale". Secondo i fautori della riforma, mantenere giudici e PM in un'unica carriera, con medesima formazione e organi di governo condivisi, contraddice strutturalmente questo principio. Il professore Oliviero Mazza (Università di Milano-Bicocca), in un saggio pubblicato su "Diritto di Difesa", scrive che la riforma è "il tassello mancante per il completamento del modello processuale accusatorio".
La riduzione del peso delle correnti interne
Il sorteggio per la composizione dei nuovi CSM è presentato come strumento per ridurre il potere delle correnti associative della magistratura – fenomeno al centro di scandali istituzionali (caso Palamara, 2019) che avevano scosso la credibilità dell'autogoverno. L'elezione, secondo i fautori, aveva prodotto logiche di scambio e controllo delle nomine che il sorteggio intenderebbe spezzare.
L'autonomia del PM requirente
Un CSM separato per i pubblici ministeri è presentato anche come rafforzamento della loro autonomia specifica: i PM avrebbero un organo di autogoverno dedicato, senza dover condividere le logiche decisionali con la magistratura giudicante, accentuando la loro identità di "parte pubblica" nel processo.
Il confronto con altri ordinamenti
La separazione delle carriere è la norma in molti Paesi europei e occidentali (Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti). I sostenitori della riforma sottolineano che l'Italia rappresenta un'eccezione nel panorama comparato, e che l'allineamento agli standard europei rafforzerebbe la credibilità del sistema giudiziario.
Le ragioni del No
La separazione di fatto già esiste
I critici della riforma osservano che, dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. 44/2024), i passaggi di funzione sono già statisticamente irrilevanti: meno dello 0,5% dei magistrati all'anno. Il costituzionalista Lorenzo Scarpelli ("Diritto giustizia e costituzione", dicembre 2025) scrive che "la separazione delle carriere (per quanto concerne il passaggio dall'una all'altra funzione) già di fatto esiste", e che questo "confligge con lo scopo della riforma pubblicamente dichiarato dai suoi promotori".
Il rischio di indebolimento dell'indipendenza del PM
L'argomento più ricorrente tra i detrattori riguarda l'indipendenza del pubblico ministero. Oggi i PM sono magistrati indipendenti dal potere esecutivo in forza degli stessi meccanismi costituzionali che garantiscono i giudici. Una piena separazione ordinamentale – unita a una diversa formazione culturale e a un CSM autonomo con componente sorteggiata dal Parlamento – potrebbe, secondo i critici, aprire la strada a una maggiore permeabilità politica delle procure. Carlo Parodi (ANM) ha affermato che "in tutti i Paesi in cui abbiamo la separazione delle carriere di fatto si è arrivati a un controllo della magistratura da parte dei governi".
Il sorteggio come problema democratico
La sostituzione dell'elezione con il sorteggio per i componenti togati dei nuovi CSM è contestata sul piano dei principi: i magistrati sarebbero gli unici cittadini italiani privati del diritto di eleggere i propri rappresentanti. I critici vi leggono una riduzione della legittimazione democratica interna degli organi di autogoverno e una loro conseguente debolezza istituzionale. Il numero monografico 1-2/2025 della rivista "Questione Giustizia" si chiede: "I Consigli dei sorteggiati – nel cui momento genetico sarebbero assenti programmi, proposte, confronti su diverse idee dell'organizzazione giudiziaria – saranno ancora capaci di muoversi proficuamente su questi piani decisivi per un governo efficace e lungimirante della magistratura?"
La moltiplicazione degli organi e i costi istituzionali
La riforma trasforma un CSM unico in tre organi distinti(CSM giudicante, CSM requirente, Alta Corte disciplinare). Secondo alcuni costituzionalisti, questa frammentazione rischia di produrre sovrapposizioni di competenze, conflitti interistituzionali e maggiori oneri burocratici, senza un guadagno proporzionale in termini di efficienza o garanzie.
Le leggi di attuazione: un cantiere aperto
Questioni cruciali – un concorso unico o due distinti? una scuola di formazione comune o separata? – sono demandate alle leggi ordinarie di attuazione. Ciò significa che il referendum si tiene su un impianto costituzionale parzialmente indefinito nei suoi effetti concreti. La Prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano ha osservato che "il tema ha un valore più simbolico che realmente incidente sull'assetto della magistratura", almeno fin quando le leggi attuative non saranno approvate.
A chi conviene: un'analisi degli interessi in campo
VOTARE SÌ CONVIENE A... | VOTARE NO CONVIENE A... |
Avvocati penalisti (Camere Penali), che vedono nel giudice terzo una garanzia per la difesa nel processo accusatorio. | Magistrati dell'ANM, che temono una riduzione dell'indipendenza istituzionale, specie dei PM. |
Partiti di centrodestra (FdI, Lega, FI), che da anni propugnano questa riforma come pilastro del garantismo. | Partiti di centrosinistra (PD, M5S, AVS), che leggono nella riforma un tentativo di indebolire il controllo giudiziario sull'esecutivo. |
Imputati nei processi penali, che beneficerebbero di un giudice strutturalmente più distante dalla cultura accusatoria. | Associazioni che si occupano di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, preoccupate per una possibile minore autonomia dei PM. |
Chi ritiene che le correnti dell'ANM abbiano eccessivo potere e che il sorteggio possa spezzarne il dominio. | Chi considera il sorteggio una soluzione che indebolisce la rappresentatività e la capacità progettuale degli organi di autogoverno. |
La tabella riflette le posizioni espresse pubblicamente dai soggetti citati nelle fonti verificate. Non si tratta di un giudizio normativo su tali interessi.
Profili di ambiguità e questioni
alcune storture argomentative presenti in entrambi i campi del dibattito sono
Dal fronte del Sì
l'argomento comparatistico ("anche in Europa le carriere sono separate") è parziale: in molti ordinamenti europei il PM dipende dall'esecutivo, mentre in Italia rimane magistrato indipendente.
Il confronto è quindi tra sistemi non omogenei. Inoltre, presentare la riforma come strumento anti-correnti ignora che il sorteggio non impedisce ai magistrati di avere orientamenti associativi.
Dal fronte del No
l'argomento secondo cui "la separazione già esiste" riguarda solo i passaggi di funzione, non l'unicità di formazione, concorso e organi di governo; dunque non risponde integralmente alla tesi garantista. Inoltre, citare Falcone e Borsellino come contrari alla separazione è storicamente controverso: le loro posizioni espresse in vita riguardavano contesti e proposte legislative diverse da quella attuale (come rilevato da Pagella Politica, novembre 2025).
Sul sorteggio
il meccanismo è applicato in modo asimmetrico tra componente togata e laica, rendendo difficile una valutazione unitaria.
Molti costituzionalisti sentiti in audizione parlamentare hanno sollevato riserve su questo specifico punto indipendentemente dalla loro posizione sulla separazione delle carriere.
Fonti verificate
Normativa primaria:
— Legge costituzionale, G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025, "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".
— Ordinanza Corte di Cassazione – Ufficio Centrale per il Referendum, 18 novembre 2025.
— Art. 138 Costituzione italiana (procedimento di revisione costituzionale).
— Art. 111 Costituzione italiana (giusto processo).
— D.lgs. 28 marzo 2024, n. 44 (Riforma Cartabia, passaggi di funzione).
Fonti accademiche e istituzionali:
— O. Mazza, "Le ragioni del garantismo in favore della separazione delle carriere", Diritto di Difesa – Rivista dell'Unione delle Camere Penali, 2025.
— G.L. Gatta, scheda di sintesi sulla legge costituzionale, sistemapenale.it, ottobre 2025.
— L. Scarpelli, "La riforma costituzionale del CSM", dirittogiustiziaecostituzione.it, dicembre 2025.
— Questione Giustizia, numero monografico 1-2/2025, "La riforma costituzionale della magistratura".
— A. Nappi – G. Spangher, intervista, giustiziainsieme.it, 2025.
Fonti giornalistiche e di fact-checking:
— Pagella Politica, "Che cosa pensano gli esperti della riforma costituzionale della giustizia", 2025.
— Pagella Politica, "Perché ha poco senso citare Falcone e Borsellino sulla separazione delle carriere", novembre 2025.
— C. Parodi (ANM), "La riforma condiziona le scelte delle toghe", anm.it, 20 marzo 2025.
— Dichiarazione della Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, citata in lavialibera.it, 2025.
Questo articolo è redatto a fini informativi e di analisi istituzionale.
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Tutte le fonti citate sono pubbliche e verificabili.
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