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domenica 8 marzo 2026

THE BYRDS, ovvero come cinque giovani cambiarono la Musica senza sembrar troppo ompegnati.



Vi sono nella storia della musica gruppi che nascono, suonano e scompaiono senza lasciare traccia alcuna, come zii lontani di cui si ricorda vagamente il nome. I Byrds non furono di questi. Fondati a Los Angeles nel 1964 — città notoriamente più adatta ai sogni che al lavoro serio — riuscirono nell'impresa non trascurabile di reinventare la musica popolare americana, e lo fecero con l'aria di chi stava semplicemente accordando la chitarra. La loro prima mossa fu prendere una canzone di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, e restituirla al mondo così migliorata che persino Dylan, si suppone, ne rimase colpito. Il segreto era una chitarra a 12 corde nelle mani di Roger McGuinn, tre voci in perfetta armonia e una certa nonchalance californiana che rendeva tutto facile, persino il genio. Non pienamente soddisfatti di aver inventato il folk rock, si dedicarono poi alla psichedelia, al jazz e infine al country, con la disinvoltura di chi cambia argomento a tavola. Nel 1973 si sciolsero, probabilmente stanchi di superare sé stessi. Il mondo della musica non li dimenticò: nel 1991 arrivò la Rock and Roll Hall of Fame — che è, in fondo, il modo più americano di dire grazie, con molto ritardo.


Mr. TAMBURINE MAN

Il brano scritto da Bob Dylan nel 1964 e pubblicato nell'album Bringing It All Back Home (1965). Il testo è una delle composizioni più commentate, fraintese e romanticamente sopravvalutate della storia del rock — il che, naturalmente, ne costituisce buona parte del fascino.
Il soggetto è un misterioso suonatore di tamburello — figura onirica, guida quasi sciamanica — al quale il poeta chiede di condurlo in un viaggio. Dove? In nessun luogo preciso, il che è esattamente il punto.
Il tono è quello di una stanchezza lucida: "I'm not sleepy and there is no place I'm going to" — non ho sonno e non ho meta. È la voce di chi ha esaurito il mondo ordinario e chiede alla musica, o all'immaginazione, o a qualcosa di indefinibile, di portarlo altrove.
Le immagini — la spiaggia deserta, le onde antiche, i passi danzanti — evocano un paesaggio sospeso tra sogno e alba, tra ebbrezza e risveglio.

Molti vi hanno letto un'allegoria della droga, Dylan ha sempre sorriso senza rispondere — che è la reazione più intelligente possibile davanti a chi vuole ridurre la poesia a un'unica spiegazione. In fondo, Mr. Tambourine Man è semplicemente una delle cose più belle che si possano chiedere alla musica: portami via da qui, non importa dove.


Mr. Tambourine Man — Traduzione italiana


Ehi! Suonatore di tamburello, suona una canzone per me,
non sono assonnato e non ho nessun posto dove andare.
Ehi! Suonatore di tamburello, suona una canzone per me,
nel tintinnio mattutino del tuo tamburello ti seguirò.
Anche se non so dove stai andando,
sono pronto a seguire il tuo passo danzante
verso le incantate rive della sera.
Il mio essere esausto aspetta il mio volere
e i miei pensieri, come foglie, mi fuggono via —
ma lasciami dimenticare per un po'
tutto quello che oggi non riuscirà a essere.
Prendi me per un viaggio sulla tua magica barca turbinante,
la mia stanchezza sfida ogni ora —
le mie mani non possono sentire per afferrare,
i miei piedi sono troppo addormentati per muoversi,
e la mia lingua è inutile per parlare —
aspetta solo un momento,
il suono della tua armonia
mi toccherà ancora.
Lontano dalle piazze fumose della follia,
dai marciapiedi logori di ogni mattina,
dove le ombre dei visi miei già dimenticati
sorridono attraverso porte sbilenche e storte —
portami via, oltre le fredde catene del presente
e la vecchia, folle città a metà via.
Poi prendermi su, in alto, lungo le onde del suono,
sotto le diamantate radici di mare,
e poi in marcia, attraverso nebbie e fronde
passato circoli di risa, e le sue canzoni di balene —
fino a quando le foglie di danza del cielo
si staccheranno liberamente nella brezza
di questo sorriso congelato.
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sabato 7 marzo 2026

Farmaco salvavita introvabile, il silenzio delle farmacie e l’angoscia delle famiglie

 di AG Rizzo *

In Sicilia c’è chi, da settimane, entra in farmacia con la stessa ricetta in mano e ne esce con la stessa risposta: «Non è disponibile». Non si tratta di un farmaco qualunque. 


È il Depakin granulato, terapia indispensabile per molte persone che convivono con l’epilessia o con gravi patologie neurologiche. 

Senza quel farmaco, la malattia può tornare a farsi sentire con crisi improvvise e potenzialmente pericolose.


Secondo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), alcune formulazioni del medicinale a base di sodio valproato sono attualmente in carenza per problemi produttivi e per l’elevata domanda. 

La disponibilità regolare potrebbe non tornare prima di giugno 2026, con periodi alterni di distribuzione limitata delle scorte.  


Il Depakin granulato è utilizzato soprattutto nei bambini e nei pazienti con difficoltà di deglutizione, perché consente un rilascio prolungato del principio attivo durante la giornata. 

Per molti di loro non esiste un equivalente diretto e cambiare terapia non è semplice né immediato.  


Per le famiglie significa vivere con l’ansia quotidiana di non sapere se la cura sarà disponibile domani. 

C’è chi chiama decine di farmacie, chi percorre centinaia di chilometri, chi prova a ottenere il farmaco dall’estero attraverso procedure straordinarie autorizzate dalle autorità sanitarie.  


È qui che la vicenda smette di essere un problema logistico e diventa qualcosa di più profondo. 

Quando un farmaco salvavita diventa introvabile, non è solo una difficoltà di approvvigionamento: è il segnale di un sistema sanitario pubblico sempre più fragile. Un Servizio sanitario nazionale che negli anni è stato depotenziato e definanziato fatica a garantire anche ciò che dovrebbe essere scontato: la continuità delle cure.


Dietro ogni scatola che manca non c’è un numero, ma una persona. 

Un bambino, un adulto, una famiglia intera che aspetta davanti a un bancone di farmacia sperando di sentirsi dire, finalmente, una parola diversa: «È arrivato».


*


8 Marzo: non fiori, ma voce , perché la parità ha ancora bisogno di essere gridata

 


L’8 marzo non è una ricorrenza da vetrina.   Non è mimose, sconti o post di circostanza.      È memoria e, soprattutto, responsabilità.       Perché la parità di diritti tra donne e uomini   non è ancora una realtà piena: nei salari, nelle opportunità, nella sicurezza, nella libertà di scegliere il proprio futuro.

Amplificare questo messaggio oggi significa rifiutare l’abitudine all’ingiustizia. Significa ricordare che ogni diritto conquistato nasce da una voce che non ha accettato il silenzio.

 Le donne non chiedono privilegi, chiedono ciò che dovrebbe essere normale e cioè rispetto, spazio, dignità.

L’8 marzo serve proprio a questo,  a tenere accesa una luce su ciò che ancora manca. 

Non per dividere, ma per costruire una società più giusta per tutti.

Perché quando i diritti delle donne avanzano, avanza la libertà di un intero Paese.

 E questa non è una battaglia di genere.               È una battaglia di civiltà.


REFERENDUM COSTITUZIONALE



 La separazione delle carriere dei magistrati

Ragioni del Sì e ragioni del No. Analisi  non partigiana. 22 , 23 Marzo 2026 


Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a votare su una riforma costituzionale già approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 253). La legge modifica sette articoli della Costituzione (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110) e introduce tre novità principali: la separazione formale delle carriere tra magistratura giudicante e requirente; l'istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura (CSM); la creazione di un'Alta Corte disciplinare. Non è previsto alcun quorum: l'esito dipenderà dalla sola maggioranza dei voti validi.

 

Il contesto storico e istituzionale

Il dibattito sulla separazione delle carriere non nasce nel 2025. La storia italiana registra numerosi tentativi precedenti: dal referendum radicale del 2000 (fallito per mancanza di quorum), alla proposta Berlusconi del 2011, fino all'iniziativa popolare dell'Unione delle Camere Penali italiane, che aveva raccolto circa 75.000 firme nella XVIII legislatura. La riforma Cartabia del 2022 aveva già limitato il passaggio da una funzione all'altra a una sola volta nell'arco della carriera, con obbligo di trasferimento geografico. Secondo dati citati nel dibattito parlamentare, nel 2024 solo 42 magistrati su quasi 9.000 (lo 0,4%) hanno effettuato tale passaggio.

Il disegno di legge costituzionale – presentato dal Governo Meloni-Nordio nel giugno 2024 e approvato senza emendamenti in entrambi i rami del Parlamento – ha ricevuto al Senato 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi richiesta dall'art. 138 Cost., il testo è stato sottoposto a referendum confermativo su richiesta di parlamentari della maggioranza e dell'opposizione.

 

Cosa prevede concretamente la riforma

La legge costituzionale interviene su più piani:


Separazione delle carriere (art. 102 Cost.): giudici e pubblici ministeri seguiranno percorsi professionali del tutto separati fin dall'ingresso. Non sarà più possibile alcun passaggio dall'una all'altra funzione. La disciplina di dettaglio (concorso unico o separato, scuola di formazione unica o distinta) è demandata alle leggi ordinarie di attuazione, da approvare entro un anno.


Due CSM separati (artt. 104 e 107 Cost.): al posto dell'unico Consiglio Superiore della Magistratura, la riforma istituisce un CSM per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Entrambi rimangono presieduti dal Presidente della Repubblica. I componenti togati saranno selezionati mediante sorteggio, non più per elezione. La componente laica (di nomina parlamentare) sarà anch'essa soggetta a criteri di sorteggio per alcune fasi procedurali.


Alta Corte disciplinare (art. 105 Cost.): un nuovo organo di rango costituzionale, composto da 15 giudici, assorbe le funzioni disciplinari oggi esercitate dal CSM e (in sede d'impugnazione) dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. È comune a entrambe le carriere.

Fonte: Legge costituzionale, G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025; scheda di sintesi del Prof. Gian Luigi Gatta, sistemapenale.it; ordinanza Corte di Cassazione 18 novembre 2025.

 

Le ragioni del Sì

Il principio del giudice terzo e l'art. 111 della Costituzione

L'argomento fondante dei sostenitori della riforma è di natura sistematica: il processo accusatorio introdotto con la riforma del codice di procedura penale del 1989 presuppone parti in posizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. L'art. 111 Cost. (modificato nel 1999) sancisce espressamente che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale". Secondo i fautori della riforma, mantenere giudici e PM in un'unica carriera, con medesima formazione e organi di governo condivisi, contraddice strutturalmente questo principio. Il professore Oliviero Mazza (Università di Milano-Bicocca), in un saggio pubblicato su "Diritto di Difesa", scrive che la riforma è "il tassello mancante per il completamento del modello processuale accusatorio".


La riduzione del peso delle correnti interne

Il sorteggio per la composizione dei nuovi CSM è presentato come strumento per ridurre il potere delle correnti associative della magistratura – fenomeno al centro di scandali istituzionali (caso Palamara, 2019) che avevano scosso la credibilità dell'autogoverno. L'elezione, secondo i fautori, aveva prodotto logiche di scambio e controllo delle nomine che il sorteggio intenderebbe spezzare.


L'autonomia del PM requirente

Un CSM separato per i pubblici ministeri è presentato anche come rafforzamento della loro autonomia specifica: i PM avrebbero un organo di autogoverno dedicato, senza dover condividere le logiche decisionali con la magistratura giudicante, accentuando la loro identità di "parte pubblica" nel processo.


Il confronto con altri ordinamenti

La separazione delle carriere è la norma in molti Paesi europei e occidentali (Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti). I sostenitori della riforma sottolineano che l'Italia rappresenta un'eccezione nel panorama comparato, e che l'allineamento agli standard europei rafforzerebbe la credibilità del sistema giudiziario.

 

Le ragioni del No


La separazione di fatto già esiste

I critici della riforma osservano che, dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. 44/2024), i passaggi di funzione sono già statisticamente irrilevanti: meno dello 0,5% dei magistrati all'anno. Il costituzionalista Lorenzo Scarpelli ("Diritto giustizia e costituzione", dicembre 2025) scrive che "la separazione delle carriere (per quanto concerne il passaggio dall'una all'altra funzione) già di fatto esiste", e che questo "confligge con lo scopo della riforma pubblicamente dichiarato dai suoi promotori".


Il rischio di indebolimento dell'indipendenza del PM

L'argomento più ricorrente tra i detrattori riguarda l'indipendenza del pubblico ministero. Oggi i PM sono magistrati indipendenti dal potere esecutivo in forza degli stessi meccanismi costituzionali che garantiscono i giudici. Una piena separazione ordinamentale – unita a una diversa formazione culturale e a un CSM autonomo con componente sorteggiata dal Parlamento – potrebbe, secondo i critici, aprire la strada a una maggiore permeabilità politica delle procure. Carlo Parodi (ANM) ha affermato che "in tutti i Paesi in cui abbiamo la separazione delle carriere di fatto si è arrivati a un controllo della magistratura da parte dei governi".


Il sorteggio come problema democratico

La sostituzione dell'elezione con il sorteggio per i componenti togati dei nuovi CSM è contestata sul piano dei principi: i magistrati sarebbero gli unici cittadini italiani privati del diritto di eleggere i propri rappresentanti. I critici vi leggono una riduzione della legittimazione democratica interna degli organi di autogoverno e una loro conseguente debolezza istituzionale. Il numero monografico 1-2/2025 della rivista "Questione Giustizia" si chiede: "I Consigli dei sorteggiati – nel cui momento genetico sarebbero assenti programmi, proposte, confronti su diverse idee dell'organizzazione giudiziaria – saranno ancora capaci di muoversi proficuamente su questi piani decisivi per un governo efficace e lungimirante della magistratura?"


La moltiplicazione degli organi e i costi istituzionali

La riforma trasforma un CSM unico in tre organi distinti(CSM giudicante, CSM requirente, Alta Corte disciplinare). Secondo alcuni costituzionalisti, questa frammentazione rischia di produrre sovrapposizioni di competenze, conflitti interistituzionali e maggiori oneri burocratici, senza un guadagno proporzionale in termini di efficienza o garanzie.


Le leggi di attuazione: un cantiere aperto

Questioni cruciali – un concorso unico o due distinti? una scuola di formazione comune o separata? – sono demandate alle leggi ordinarie di attuazione. Ciò significa che il referendum si tiene su un impianto costituzionale parzialmente indefinito nei suoi effetti concreti. La Prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano ha osservato che "il tema ha un valore più simbolico che realmente incidente sull'assetto della magistratura", almeno fin quando le leggi attuative non saranno approvate.

 

A chi conviene: un'analisi degli interessi in campo

VOTARE SÌ CONVIENE A...

VOTARE NO CONVIENE A...

Avvocati penalisti (Camere Penali), che vedono nel giudice terzo una garanzia per la difesa nel processo accusatorio.

Magistrati dell'ANM, che temono una riduzione dell'indipendenza istituzionale, specie dei PM.

Partiti di centrodestra (FdI, Lega, FI), che da anni propugnano questa riforma come pilastro del garantismo.

Partiti di centrosinistra (PD, M5S, AVS), che leggono nella riforma un tentativo di indebolire il controllo giudiziario sull'esecutivo.

Imputati nei processi penali, che beneficerebbero di un giudice strutturalmente più distante dalla cultura accusatoria.

Associazioni che si occupano di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, preoccupate per una possibile minore autonomia dei PM.

Chi ritiene che le correnti dell'ANM abbiano eccessivo potere e che il sorteggio possa spezzarne il dominio.

Chi considera il sorteggio una soluzione che indebolisce la rappresentatività e la capacità progettuale degli organi di autogoverno.

 La tabella riflette le posizioni espresse pubblicamente dai soggetti citati nelle fonti verificate. Non si tratta di un giudizio normativo su tali interessi.

 

Profili di ambiguità e questioni 

alcune storture argomentative presenti in entrambi i campi del dibattito sono 


Dal fronte del Sì

l'argomento comparatistico ("anche in Europa le carriere sono separate") è parziale: in molti ordinamenti europei il PM dipende dall'esecutivo, mentre in Italia rimane magistrato indipendente. 

Il confronto è quindi tra sistemi non omogenei. Inoltre, presentare la riforma come strumento anti-correnti ignora che il sorteggio non impedisce ai magistrati di avere orientamenti associativi.


Dal fronte del No

l'argomento secondo cui "la separazione già esiste" riguarda solo i passaggi di funzione, non l'unicità di formazione, concorso e organi di governo; dunque non risponde integralmente alla tesi garantista. Inoltre, citare Falcone e Borsellino come contrari alla separazione è storicamente controverso: le loro posizioni espresse in vita riguardavano contesti e proposte legislative diverse da quella attuale (come rilevato da Pagella Politica, novembre 2025).


Sul sorteggio

 il meccanismo è applicato in modo asimmetrico tra componente togata e laica, rendendo difficile una valutazione unitaria. 

Molti costituzionalisti sentiti in audizione parlamentare hanno sollevato riserve su questo specifico punto indipendentemente dalla loro posizione sulla separazione delle carriere.

Fonti verificate

Normativa primaria:

— Legge costituzionale, G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025, "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".

— Ordinanza Corte di Cassazione – Ufficio Centrale per il Referendum, 18 novembre 2025.

— Art. 138 Costituzione italiana (procedimento di revisione costituzionale).

— Art. 111 Costituzione italiana (giusto processo).

— D.lgs. 28 marzo 2024, n. 44 (Riforma Cartabia, passaggi di funzione).

Fonti accademiche e istituzionali:

— O. Mazza, "Le ragioni del garantismo in favore della separazione delle carriere", Diritto di Difesa – Rivista dell'Unione delle Camere Penali, 2025.

— G.L. Gatta, scheda di sintesi sulla legge costituzionale, sistemapenale.it, ottobre 2025.

— L. Scarpelli, "La riforma costituzionale del CSM", dirittogiustiziaecostituzione.it, dicembre 2025.

— Questione Giustizia, numero monografico 1-2/2025, "La riforma costituzionale della magistratura".

— A. Nappi – G. Spangher, intervista, giustiziainsieme.it, 2025.

Fonti giornalistiche e di fact-checking:

— Pagella Politica, "Che cosa pensano gli esperti della riforma costituzionale della giustizia", 2025.

— Pagella Politica, "Perché ha poco senso citare Falcone e Borsellino sulla separazione delle carriere", novembre 2025.

— C. Parodi (ANM), "La riforma condiziona le scelte delle toghe", anm.it, 20 marzo 2025.

— Dichiarazione della Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, citata in lavialibera.it, 2025.

 

Questo articolo è redatto a fini informativi e di analisi istituzionale. 

Non esprime alcuna indicazione di voto.

Tutte le fonti citate sono pubbliche e verificabili. 

MESSINA E IL NODO IRRISOLTO DELLA MOBILITÀ

 

OSSERVATORIO SULLA MOBILITÀ
a cura di Roberto Barbera*

 Mobilità sostenibile, piani e progetti non bastano senza regole e controlli efficaci.


Le soluzioni illustrate dal vicesindaco Salvatore Mondello per cambiare la mobilità a Messina sono numerose: parcheggi scambiatori gratuiti, potenziamento del trasporto pubblico, rinnovo della flotta degli autobus, rilancio del tram, nuove piste ciclabili e zone pedonali. Tutto inserito dentro una pianificazione che comprende PGTU, PUMS e piano strategico metropolitano. Un impianto teorico ambizioso, che però rischia di scontrarsi con un problema molto concreto: il rispetto delle regole.

La mobilità sostenibile non nasce semplicemente con nuove infrastrutture. Ha una precondizione: qualcuno deve far rispettare le norme. Le piste ciclabili, ad esempio, funzionano solo se le auto non le occupano; le zone pedonali solo se restano davvero libere dal traffico; i parcheggi scambiatori solo se entrare in centro in auto diventa davvero scomodo o sanzionabile. Chi dovrebbe garantire questo equilibrio è la polizia municipale. Ma nella percezione quotidiana della città i controlli appaiono sporadici e il sistema sanzionatorio poco incisivo.

La mobilità urbana è infatti un sistema complesso in cui infrastrutture, servizi, comportamenti e controlli devono interagire. Se uno di questi elementi manca, tutto il meccanismo si indebolisce. Si possono comprare autobus elettrici o costruire nuove ciclabili, ma se l’auto privata resta l’opzione più facile e senza conseguenze, il cambiamento culturale evocato dall’amministrazione rischia di rimanere solo un obiettivo dichiarato.
Il confronto con città di dimensioni simili è illuminante. A Parma, ad esempio, le politiche di mobilità sostenibile sono state accompagnate da varchi elettronici, controlli sistematici e una presenza costante della polizia locale nelle zone sensibili.

Messina invece sembra puntare soprattutto sull’offerta: più mezzi pubblici, più ciclabili, più pianificazione. Ma senza un sistema di controlli efficace e continuo, anche i progetti migliori rischiano di essere vanificati dal caos del traffico e dalla diffusa indisciplina stradale. Ed è proprio qui che si gioca la partita decisiva della mobilità urbana.

*Transport Planner. Analista di traffici stradali e di sistemi di trasporto pubblico.

NUOVO DECRETO SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

 di G. IACONO •  La normativa introdotta dal Decreto Sicurezza 2025, ha creato una procedura accelerata per gli sgomberi. L'intervento i...